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Antincendio

AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984 – N° 818

 

La sicurezza antincendio è tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione del nostro paese e quindi tutti i cittadini hanno diritto a vedere riconosciuto loro un livello di sicurezza adeguato, stabilito univocamente dallo Stato, e quando ricorre il caso, hanno l’obbligo di attuare le relative misure tecniche che permettono il raggiungimento di tale obiettivo.

 

Alcune attività, però, sono esposte ad un rischio di incendio più elevato, e per questo motivo lo Stato ha stabilito che, oltre all’auto tutela dei cittadini, è necessario un controllo pubblico, affidato al Ministero dell’Interno che lo esercita tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, proprio in considerazione dei maggiori pericoli a cui la popolazione e l’ambiente possono essere esposti.

 

 

Nasce dunque una apposita disciplina, la Prevenzione incendi, con lo scopo di approfondire l’ambito della sicurezza antincendio e proporre misure, comportamenti ed accorgimenti in grado di assicurare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo le perdite materiali e i danni all’ambiente; naturalmente la salvezza delle persone costituisce l’obiettivo primario e prevalente da conseguire.

E’ importante fin d’ora precisare che il fatto di non essere soggetti all’obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, non esime il responsabile dell’attività dal mettere in atto tutte le necessarie misure di sicurezza. Inoltre, nell’ambito più generale della salute e sicurezza dei lavoratori, sono previsti criteri specifici per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

 

Il principio di carattere generale di garantire a tutti i cittadini un adeguato livello di sicurezza nei confronti degli incendi, è sancito dalla Comunità Europea. Nell’ambito del riavvicinamento delle disposizioni legislative, degli Stati membri concernenti i prodotti della costruzione, vale a dire quei materiali destinati ad essere incorporati permanentemente in edifici ed in opere di ingegneria, sono stati definiti i requisiti essenziali in materia di sicurezza antincendio ai quali debbono rispondere le opere..

 

 

 

In particolare le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo che sia evitato, per quanto possibile, che un incendio abbia inizio, ed inoltre che se questo dovesse verificarsi:

    · La capacità portante dell’edifico possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

    · La produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere siano limitate;

    · La propagazione del fuoco alle opere vicine sia limitata;

    · Gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti;

    · Sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

.Prevenzione incendi: Definizione ed ambito di applicazione

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio ,la predisposizione e la sperimentazione di norme , misure, provvedimenti , accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

Gli obiettivi della prevenzione incendi sono:

    · Minimizzare le occasioni di incendio;

    · Garantire che le persone coinvolte possano lasciare indenne l’edificio, o essere soccorsi altrimenti;

    · Assicurare la capacità portante dell’edificio per un periodo di tempo determinato;

    · Limitare la produzione e la propagazione del fumo e del fuoco all’interno dell’edificio;

    · Limitare la produzione e la propagazione del fuoco ad edifici vicini;

    · Consentire l’intervento efficace delle squadre di soccorso, tutelando nel contempo la loro sicurezza

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