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Risparmio energetico

Normativa Italiana del Risparmio Energetico

Il D.Lgs. 192/2005 che ha recepito in Italia la direttiva europea 2002/91/CE, aveva stabilito una serie di misure dirette a ridurre il consumo di energia di tutti gli edifici presenti sul territorio italiano, introducendo la Certificazione energetica degli edifici.

Successivamente due disposti legislativi hanno innovato di recente il regime giuridico relativo alla riqualificazione energetica degli edifici:

  • il D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005) modifica la disciplina della certificazione energetica e la metodologia di calcolo per il rendimento energetico degli edifici;
  • il D.M. 19 febbr 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente) prevede detrazioni d’imposta per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, considerando la detrazione del 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di ri-qualificazione energetica degli edifici ed individua le tipologie di spese ammesse e la procedura da seguire per fruire dei benefici fiscali.
  • La novità di maggior rilievo è costituita dal fatto che il D.Lgs.311/2006 estende l’ambito di applicazione della certificazione energetica a tutti gli edifici nuovi e preesistenti. Pertanto nella modalità attuale l’obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (art. 6 e art. 11 comma 2) si applica:
    • · DAL 1 LUGLIO 2009
      • · A tutte le unità immobiliari nel trasferimento a titolo oneroso della singola unità immobiliare.

    A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edifico, dell’unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.

    ·

    • DAL 22 AGOSTO 2008
      • · Non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l’attestato di certificazione energetica (ACE). Allo stesso modo per i contratti di locazione. (l’art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell’articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche).

    Non sono state soppresse le restanti norme del DLGS 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell’art. 1 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l’ACE.

    Le detrazioni d’imposta previste per il 2009 per lavori sugli edifici per il risparmio energetico - Legge 2/2009

     

    La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28/01/09 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, prevede per le spese effettuate dal 1 gennaio 2009 l’invio all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva per la detrazione d’imposta. Diversamente dai precedenti anni la detrazione d’imposta va ripartita in 5 rate annuali uguali per un importo del 55% delle spese con un massimo detraibile che varia a seconda della tipologia d’intervento (100.000, 60.000, 30.000 euro).

    Gli interventi ammessi alla detrazione sono quattro: 1) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; 2) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; 3) Interventi sull’involucro dell’edificio (installazione del cappotto termico); 4) Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio (con riduzione del 20% del fabbisogno annuo di energia dell’edificio).

    Studio ARCHITECTURE+PLANNING - P.I. 03269510263